IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato per la sessione 2023 1. E' indetta, per l'anno 2023, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni: a) candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza; b) candidato geometra laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale di cui all'art. 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza; laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. La sessione d'esame - da svolgersi secondo il programma riportato nell'allegato B alla presente ordinanza - e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
Fonte: GazzettaUfficiale.it