Indizione, per l’anno 2023, degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato (Scad. 16 luglio 2023)

Geometra
 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 

 
Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   libera professione di geometra e di geometra laureato per la sessione 2023 
 
1. E' indetta, per l'anno 2023, la sessione degli esami di  Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato. 

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si applicano le seguenti definizioni: 
      
a) candidato geometra: il candidato in possesso del diploma  di istruzione secondaria superiore  di  geometra  conseguito  presso  un Istituto  tecnico  per  geometri  statale,  paritario  o   legalmente
riconosciuto, oppure del diploma di istruzione superiore  di  cui  al decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88, afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni,  ambiente
e territorio» secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza; 
      
b) candidato geometra laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale  di  cui  all'art.  2,  della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata alla presente ordinanza; laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario nazionale in data 15 marzo 2017,  lauree  specialistiche  di  cui  al decreto del Ministro dell'istruzione e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  lauree  magistrali  di  cui  al decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  cosi'  come  riportate  nella tabella E, allegata  alla  presente  ordinanza,  nonche'  i  relativi diplomi  di  laurea,   di   durata   quadriennale   o   quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati  decreti   ministeriali   ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree  magistrali  ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    
3. La sessione  d'esame  -  da  svolgersi  secondo  il  programma riportato nell'allegato B alla presente  ordinanza  -  e'  unica  per tutti i candidati di cui al precedente comma. 
Fonte: GazzettaUfficiale.it

 

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